L’esenzione viene conteggiata anche per mesi singoli.
Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
Aspettativa per incarico direttore socio sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
In caso di esonero o esenzione alla fine di ogni voce c’è l’icona delle informazioni e si apre in sovraimpressione l’indicazione di quanti crediti vengono riconosciuti per mese o per anno.
Corsi di durata annuale:
Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni
Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni
Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli
Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127
Corso micologi durata annuale
Laurea specialistica, diploma di specializzazione
Dottorato di ricerca
Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990
Durata annuale parziale
Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Abruzzo
Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Emilia Corso micologi durata biennale
Durata annuale di fine corso
Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92
Durata mensile
Frequenza corsi universitari diversi: diritto all’esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese
Corsi per aggiornamento in tematiche AIDS.
Vai sul sito http://application.cogeaps.it e registrati, controlla bene l’inserimento dei dati (soprattutto la mail)
Se non ricordi la password devi fare la procedura di recupero, ci vuole un attimo, basta seguire i passaggi.
Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina.
Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è “l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”.
Co.Ge.A.P.S. è il consorzio che gestisce l’anagrafe sanitaria, nel sito è possibile registrarsi e vedere tutti i crediti ECM a partire dal 2002.
L’obbligo ECM prevede anche una serie di situazioni in cui si può avere un esonero o un esenzione dall’acquisire i crediti, questo esonero/esenzione arriva a 4 crediti mese.
Qualsiasi terzo che dovesse ritenere di avere contratto il COVID-19 o qualsiasi altra malattia infettiva, quale per esempio il morbillo, a seguito di un contatto avuto con un assicurato potrà avanzare una richiesta di risarcimento del danno subito. In tal caso l’assicurato deve trasmettere al Broker AON questa richiesta di risarcimento, utilizzando il “modulo di denuncia sinistro” che è stato predisposto dalla Commissione SPEPA.
Le polizze di Responsabilità Professionale sono, per l’appunto, di Responsabilità, quindi pagheranno il terzo per il danno subito solo se l’assicurato avrà tenuto un comportamento colposo, cioè caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia, tale da essere causa del danno stesso.
Il professionista che contrae il virus nel posto di lavoro, deve necessariamente aprire il relativo infortunio presso l’Inail. i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.
Ogni volta che si riceve notizia di una possibile richiesta di risarcimento è necessario ed utile informare il brokerAON al fine di evitare che si possano creare problemi.
Sarà poi il broker a comunicare all’assicuratore il fatto che potrebbe dare luogo ad un sinistro. Preso i seguenti siti (AON e FNO) e possibile scaricare i moduli di denuncia sinistro con l’allegato riferito alla privacy.
https://www.tsrm.oneaffinity.aon.it
Commissione sistema protezione
Attualmente sono disponibili due moduli denominati “A” per tutte le professioni e” B” per i TSRM”. Sugli stessi è possibile trovare gli indirizzi e le modalità di invio al Broker.
Occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente.
Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Per il dipendente: ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
La polizza copre ogni professionista sanitario ( iscritto/a all’albo) che svolge le “attività previste e disciplinate dalla normativa, nonché quelle sviluppate o rese possibili dal introduzione delle nuove tecnologie”, indipendente dalla tipologia contrattuale.
Nel contratto di polizza si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni aspetti facilmente riconducibili al profilo professionale.
Nel caso di sinistro non verranno valutati i profili contrattuali ma le attività che dovranno essere ricondotte a quelle disciplinate per la professione sanitaria.
All’interno della propria pagina personale del portale https://amministrazione.alboweb.net/ nella sezione Assicurazioni si verrà reindirizzati alla pagina della Aon, il Broker della FNO TSRM e PSTRP dove è possibile reperire tutta la documentazione specifica e le condizioni della polizza.
La consultazione della documentazione non è vincolante . La sottoscrizione della polizza avverà solamente a seguito di avvenuto Pagamento.
All’interno della propria pagina personale del portale https://amministrazione.alboweb.net/ nella sezione Assicurazioni si verrà reindirizzati alla pagina della Aon, il Broker della FNO TSRM e PSTRP dove, entrando nella propria Area personale, è possibile scaricare il proprio certificato.
Si, possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Molte polizze di sola Colpa Grave oggi in circolazione prevedono che, nel caso in cui coesistano due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la copertura prestata da tali polizze operi a “secondo rischio”, ovvero solo dopo che sia stato esaurito il massimale dell’altra o delle altre polizze. Si tratta di un abile stratagemma per ridurre le possibilità di azionare la polizza in presenza di un sinistro.
La polizza della Convenzione Collettiva PSTRP voluta dalla Federazione prevede, invece, che, in caso di coesistenza di due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la polizza Collettiva opererà sempre a primo rischio, cioè non sarà subordinata all’esaurimento del massimale di altra o altre eventuali polizze con più ampie tutele in caso di sinistro.
Che se ci fosse un sinistro che risarcisce un terzo con € 1.000.000 a giugno 2020, allora per quel PSTRP, cui quel caso si riferisce, assicurato con un massimale di € 5.000.000, , rimarranno ancora € 4.000.000 per altri risarcimenti a terzi danneggiati per tutto il 2020.
Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal PSTRP e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave
La tutela legale civile e penale è compresa?
La tutela legale penale non è compresa mentre sono incluse le Spese Legali in ambito civile.
Se un paziente danneggiato facesse un’ azione giudiziaria civile nei confronti di un PSTRP assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc…, e a ogni altra spesa di giustizia.
Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della Società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000/5.000.000 per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari ad ulteriori € 500.000/1.250.000 per sinistro e per anno.
Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni.
É compresa la tutela per colpa grave in ambito sanitario per tutte le professioni appartenenti all’Ordine?
Si, la copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli Albi professionali di cui al Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 – Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018), che sono di seguito descritti, che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara, inclusi gli iscritti all’ Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Si precisa che la copertura di polizza opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.
Per assicurato si intende la singola persona che paga il premio o tutti gli iscritti alla propria categoria di appartenenza? ( i € 5.000.000 di copertura riguardano il singolo o tutti i suoi appartenenti?)
L’assicurato è il soggetto che, regolarmente iscritto al proprio Albo di appartenenza, aderisce alla Convenzione assicurativa collettiva ad adesione, pagando il relativo premio di € 30 o € 35 a seconda che opti per il massimale di € 2.000.000 o di € 5.000.000.Questo massimale deve intendersi per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Si precisa quindi che non si tratta di un massimale aggregato per tutti gli aderenti alla convenzione stessa.
Consigliamo di verificarne spesso il contenuto oppure abilitare il sistema di notifica di arrivo andando all’interno della finestra di gestione mail
dopo essersi assicurati che la mail di recupero password sulla piattaforma AlboWeb sia corretta. La richiesta di recupero password va fatta all’indirizzo https://gestionemail.pec.it/loginproxy/reset-password , indicando la propria casella di PEC e il proprio codice fiscale
Per accedere alla PEC personale è necessario andare su sito Aruba (https://webmail.pec.it), . Aruba, inoltre, fornisce una app per la gestione delle PEC che può essere scaricata dagli store.
il nome utente è del tipo: nome.cognome@pec.tsrm-pstrp.org per tutti i professionisti iscritti ad eccezione dei TSRM.
Si, è compresa nella quota pagata annualmente all’Ordine dei TSRM e PSTRP di Rovigo
Si, la PEC è un obbligo di legge per tutti i professioni iscritti ad Ordini o Collegi (Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009);
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68);
Rispetto alla Posta Elettronica ordinaria, il servizio PEC presenta delle caratteristiche aggiuntive che forniscono agli utenti la certezza a valore legale dell’invio e della consegna (o mancata consegna) delle e-mail al destinatario;
Ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell’orario esatto di spedizione;
Con l’utilizzo di protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibile nessun tipo di modifica né al messaggio né agli eventuali allegati;
La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio. Il termine “Certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
Gli indirizzi PEC vengono comunicati alle autorità competenti come richiesto dalla legge (https://www.inipec.gov.it), quindi anche altre PA possono comunicare con voi attraverso questo strumento, l’indirizzo è pubblico;
E’ possibile verificare i pagamenti relativi agli anni precedenti e saldare la tassa di iscrizione annuale collegandosi al seguente sito messo a disposizione della Federazione Nazionale anche per le procedure di preiscrizione dei Professionisti sanitari
https://amministrazione.alboweb.net
L’unica modalità per effettuare il pagamento è collegarsi al sito sopracitato.
In caso di Pensionamento (e se non si eserciterà più la professione Sanitaria ) è necessario fare richiesta di cancellazione all’Ordine compilando il modulo seguente
Il pagamento della tassa di iscrizione va comunque effettuato per intero anche se la cancellazione è richiesta all’interno dell’anno di riferimento (Esempio: Pensionamento in data 31/01/2021 – è necessario essere comunque in regola con la Tassa di iscrizione 2021)
N.B: per problemi di natura organizzativa è consigliabile richiedere la cancellazione entro il mese di settembre di ciascun anno
L’iscrizione dovrebbe essere fatta all’Ordine territoriale competente dal punto di vista lavorativo, cioè dove prevalentemente si lavora. per questo è possibile chiedere il trasferimento.
La richiesta deve essere fatta all’Ordine di destinazione dopo aver saldato la tassa annuale dell’ordine di provenienza.
Per richiedere il trasferimento all’ordine di Rovigo compilare e firmare (allegato marca da bollo da 16€) il seguente modulo anticipandone via mail il contenuto allegando la ricevuta di pagamento della tassa annuale
N.B: per problemi di natura organizzativa è consigliabile richiedere il trasferimento entro il mese di settembre di ciascun anno
E’ possibile iscriversi (e poi rinnovare annualmente la tassa di iscrizione) collegandosi al seguente Portale Web messo a disposizione della Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP